Informativa importante! Da sapere!
L’operatore olistico, secondo la Legge n. 4/2013, è una figura professionale che rientra tra le professioni non regolamentate. Gli operatori olisti non possiedono alcun albo professionale specifico, ma possono comunque esercitare la loro attività senza necessità di abilitazioni particolari.
Ecco alcuni punti chiave riguardanti l’operatore olistico e la legge 4/2013:
Ecco alcuni punti chiave riguardanti l’operatore olistico e la legge 4/2013:
- Definizione: L’operatore olistico è un professionista che ha competenze in un ampio spettro di tecniche e trattamenti legati al benessere e all’equilibrio della persona. Questo può includere pratiche come il massaggio, la naturopatia, il counseling, la musicoterapia e altre discipline olistiche.
- Legge 4/2013: Questa legge rappresenta una sorta di “contenitore” per le professioni non regolamentate. Si occupa di delineare le linee guida generali per questi professionisti, senza imporre requisiti specifici di iscrizione ad albi o collegi professionali.
- Obblighi: L’unico obbligo previsto dalla legge 4/2013 per gli operatori olistici è quello di contraddistinguere la propria attività in ogni documento, locandina, brochure o biglietto da visita, indicando: “professionista ai sensi della legge n. 4 del 2013”. Questo serve a informare i clienti sulla cornice giuridica in cui opera il professionista e a evitare confusioni con altre figure regolamentate, come medici o fisioterapisti.
- Associazioni professionali: Gli operatori olistici possono organizzarsi in associazioni professionali per tutelare le loro figure e offrire percorsi di formazione e certificazione delle competenze.
- L’operatore olistico ha alcune limitazioni importanti da rispettare:
- Non può fare diagnosi: Non è autorizzato a diagnosticare malattie fisiche o psichiche.
- Non può prescrivere farmaci: Non può consigliare o prescrivere medicinali o rimedi di alcun tipo.
- Non può eseguire trattamenti medici: Non può effettuare trattamenti che sono riservati ai professionisti sanitari, come estetisti o fisioterapisti.
- Non può sostituirsi alla medicina ufficiale: Non deve entrare in conflitto con la medicina allopatica, ma piuttosto collaborare e integrarsi con essa.
Queste limitazioni sono fondamentali per garantire che l’operatore olistico lavori in modo etico e professionale, rispettando le normative vigenti e le competenze dei professionisti sanitari.
In sintesi, l’operatore olistico può lavorare in modo autonomo, presentando le sue qualifiche e rispettando gli obblighi previsti dalla legge, senza dover necessariamente fare parte di un ordine professionale. È importante che chiunque voglia intraprendere questa professione costruisca un solido profilo professionale e si mantenga informato sulle normative vigenti.
Laura Settimo